TUTTE LE NOVITA’ PER IL 2021 IN TEMA DI ETICHETTA AMBIENTALE OBBLIGATORIA: PREVISTO UN PERIODO TRANSITORIO E LA DIFFERENZIAZIONE TRA B2B E B2C.
Il 2020 si è concluso con importanti aggiornamenti per il mercato in tema di Etichettatura Ambientale Obbligatoria. Il Decreto “Milleproroghe 2021” infatti apporta importanti novità sul tema dell’etichettatura ambientale degli imballaggi, prevedendo la sospensione – fino al 31 dicembre 2021 – dell’obbligo di riportare sugli imballaggi destinati al consumatore finale, le indicazioni per supportare il cittadino nel corretto conferimento dell’imballaggio a fine vita (es. Raccolta differenziata + Famiglia di materiale. Verifica le disposizioni del tuo Comune). Da quanto si evince dal nuovo decreto, viene lasciato invece in vigore l’obbligo di apporre su tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari) la codifica identificativa del materiale secondo la Decisione 129/97/CE.
Ecco dunque che CONAI, il Consorzio Nazionale Imballaggi, prova a dare un aiuto attraverso una serie di Linee Guida messe a punto negli ultimi mesi e ora consultabili sul sito conai.org.
In queste ultime settimane è già stata richiesta l’introduzione di un periodo transitorio per permettere alle aziende di adeguarsi correttamente. Per il momento, le Linee Guida offrono già una mappa per orientarsi, distinguendo ad esempio tra le informazioni minime da riportare sull’etichetta ambientale e quelle facoltative e riportando esempio concreti di etichettatura su diversi tipi di packaging, differenziati per destinazione d’uso (B2B e B2C) e per composizione (monocomponente o composto da più componenti separabili manualmente).
COSA PREVEDE L’OBBLIGO ?
Dalla disamina del testo di legge, emerge come i contenuti da riportare sull’etichettatura ambientale degli imballaggi si distinguono a seconda della destinazione d’uso dell’imballaggio. Infatti:
- se l’imballaggio è destinato al consumatore finale, i contenuti previsti per obbligo riguardano:
- la codifica alfanumerica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE, e
- le informazioni per supportare il consumatore finale alla corretta raccolta differenziata dell’imballaggio (es. “Raccolta differenziata + Famiglia di materiale. Verifica le disposizioni del tuo Comune”).
- se l’imballaggio è destinato al canale B2B, i contenuti previsti per obbligo riguardano unicamente la codifica alfanumerica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE, mentre hanno carattere di volontarietà ulteriori informazioni aggiuntive sulle raccolta.
Il decreto non ha previsto la sospensione dell’obbligo di apporre sugli imballaggi la codifica alfanumerica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE, in vigore dal 26 settembre 2020. Pertanto tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari) devono prevedere tale codifica. Relativamente all’apposizione dei codici di identificazione del materiale sulla base della decisione 97/129/CE, l’obbligo è espressamente in capo ai produttori.
L’obbligo di apporre sugli imballaggi destinati al canale B2C le indicazioni per il corretto conferimento in raccolta differenziata, è sospeso fino al 31 dicembre 2021. Pertanto le imprese del settore avranno un anno di tempo per adeguarsi all’obbligo e prevedere anche questa informazione sugli imballaggi destinati al consumatore finale.
TCA informa che la soluzione di Etichettatura Ambientale ASA – AR Smart Packaging risulta essere già conforme alle future normative ed alle sfide di comunicazione ambientale che dovranno mettere in campo le aziende nei prossimi anni. Per maggiori info, visita il SITO di ASA